Comunicati stampa
Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo
E’ stato presentato questa mattina alla Conferenza dei Capigruppo il disegno di legge n.11. Il Presidente Roberto Paccher, insieme al Vicepresidente Josef Noggler, al Vicepresidente Luca Guglielmi e al segretario questore Helmut Tauber, ha quindi illustrato il testo alla stampa. Ora il disegno di legge andrà in Commissione nel mese di settembre prima di approdare all’aula. La legge dovrà essere in vigore a partire dal 1 dicembre 2019.
“Si tratta di un testo che rispecchia quanto stabilito nella Conferenza Stato-Regioni – ha spiegato il Presidente Roberto Paccher - Per quanto riguarda il Consiglio regionale, anche alla luce del fatto che esistono già dei limiti prefissati dalle normative approvate negli anni passati che in altre Regioni non sussistono e che garantiscono un risparmio, possiamo contare su una ulteriore riduzione di almeno il 20% delle spese per gli assegni vitalizi. L’auspicio è che ora vi sia la massima convergenza di tutte le forze politiche e l'approvazione in aula del testo è per me un dovere morale nei confronti dei cittadini”.
Perché un nuovo disegno di legge
Il disegno di legge si colloca in un contesto nazionale, politico e istituzionale, fortemente orientato alla rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il metodo di calcolo contributivo. In tale direzione hanno agito, per primi, gli Uffici di Presidenza di Camera e Senato, che con proprie deliberazioni, rispettivamente, n. 14 del 12 luglio 2018 e n. 6 del 16 ottobre 2018, adottate negli ultimi mesi del 2018, hanno stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2019 sia rideterminata la misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità relativi agli anni di mandato fino al 31 dicembre 2011.
La situazione attuale in Trentino-Alto Adige/Südtirol
Il Consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ha approvato negli ultimi anni ben tre riforme (legge regionale n. 6/2012, legge regionale n. 4/2014 e legge regionale n. 5/2014), che hanno ridotto gli importi degli assegni vitalizi e di reversibilità già in godimento; per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive Legislature è stato soppresso la corresponsione di assegno vitalizio e di reversibilità. Nella XV Legislatura ai sensi della legge regionale n. 5/2014 è stato introdotto un trattamento di previdenza complementare, al quale contribuisce anche il Consiglio regionale. Le ultime due riforme hanno superato positivamente il vaglio di costituzionalità, con sentenze emesse di recente in data 9 maggio 2019. Ciò nonostante, gli assegni vitalizi e di reversibilità ancora oggi previsti mantengono ferma la propria natura di trattamenti erogati su base retributiva.
Cosa significa “Ricalcolo con metodo contributivo”
In data 3 aprile 2019 la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome ha sancito l’intesa sulla rideterminazione della misura dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi in essere, approvando una nota metodologica per il ricalcolo degli assegni vitalizi sulla base del metodo contributivo. Il vitalizio, inteso come un trattamento economico collegato ad un’indennità di carica goduta in relazione all’esercizio di un mandato pubblico, viene quantificato sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versata dal Consigliere. Diversamente dal precedente regime a carattere retributivo, ove il trattamento economico era determinato senza alcuna connessione ai versamenti effettuati, con il nuovo sistema di calcolo il vitalizio è ora rideterminato in base a quanto effettivamente versato nel corso del mandato o dei mandati svolti.
Nel disegno di legge è prevista la ricostruzione dei montanti contributivi, per la cui quantificazione è applicata la metodologia di calcolo approvata dall’intesa Stato-Regioni. Essa prevede di calcolare i periodi contributivi di ciascun Consigliere, i contributi ordinari effettivamente versati e quelli volontari versati per il completamento della Legislatura, la prima data di erogazione del vitalizio, la data di nascita e la titolarità dell’assegno vitalizio o dell’assegno di reversibilità. La stessa metodologia prescrive di calcolare il montante contributivo sulla base dei dati individuali sopra individuati e delle percentuali di trattenuta sulle indennità consiliari stabilite dalle singole norme regionali. Prescrive altresì di applicare una quota di contributi a carico dell’ente pari a 2,75 volte il contributo a carico del percettore.
Ad eccezione del caso in cui l’assegno erogato alla data di entrata in vigore della legge sia già inferiore alla soglia minima prevista, è previsto che ogni assegno rideterminato non possa comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo Inps.
Per i Consiglieri in carica nella XIV Legislatura e per quelli cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, che erano in attesa di maturare i requisiti previsti per l’assegno vitalizio, la rideterminazione degli assegni deve tener conto dell’avvenuto riconoscimento, a loro favore, del valore attuale medio della quota del loro assegno vitalizio eccedente la percentuale del 30,40 della base di calcolo, corrispondente a otto anni di mandato consiliare. Per l’effetto, il montante contributivo da prendere a riferimento per il ricalcolo degli assegni vitalizi e di reversibilità non può prendere in considerazione gli anni di contribuzione compresi tra il nono e il ventesimo successivi all’inizio delle funzioni consiliari, entro il limite degli ultimi vent’anni dalla fine del mandato. In termini di principio, è stabilito che la spesa necessaria all’erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il mero metodo contributivo non può eccedere quella attualmente sostenuta, tenendo conto che ciascun assegno vitalizio rideterminato non può esso stesso comunque superare l’importo erogato ai sensi della normativa ancora vigente.
Chi sono i destinatari della legge
Le disposizioni della presente legge si applicano ai Consiglieri regionali titolari, secondo la normativa regionale, di assegni vitalizi e di assegni di reversibilità in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi, di seguito denominati assegni vitalizi.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione di questa legge i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV Legislatura, per i quali, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, è intervenuta la restituzione del montante delle contribuzioni per il trattamento indennitario della medesima Legislatura. Sono esclusi parimenti i Consiglieri eletti per la prima volta nella XV e nelle successive Legislature, per i quali è previsto dalla normativa regionale il versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare.
Il risparmio per il Consiglio regionale
Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.
Pur tenendo conto delle riduzioni degli assegni già praticate con le precedenti leggi regionali sopra citate, è quindi ragionevole attendersi che la spesa complessiva per l’erogazione degli assegni vitalizi e di quelli di reversibilità rideterminati ai sensi della presenta legge si riduca in termini significativi, in misura almeno pari al 20 per cento.