Attività consiliare
Il Consiglio regionale si riunisce periodicamente in seduta. L’attività del Consiglio regionale si articola due periodi di uguale durata; la durata è pari a due anni e mezzo e le sedute si svolgono alternativamente nelle sedi di Trento e di Bolzano.
Le sedute sono pubbliche e vengono convocate a cura del/la Presidente. L’adunanza plenaria ha il compito in primo luogo di trattare i disegni di legge esaminati dalla competente commissione legislativa e rimessi da questi all’attenzione del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale esercita inoltre attività politica di controllo sugli atti della Giunta regionale.
L’approvazione delle leggi regionali avviene in adunanza plenaria secondo la disciplina riportata nelle regolamento interno che prevede il dibattito generale relativo disegno di legge in esame con successiva trattazione e votazione dei singoli articoli e con votazione segreta finale. Qualora non dovesse essere approvato il passaggio alla discussione articolata, il disegno di legge risulta respinto. Un disegno di legge può essere ripresentato solo dopo un periodo di sei mesi da quando è stato respinto. Le leggi e i regolamenti della Regione e delle Province vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione in lingua italiana e tedesca ed entrano in vigore il 15º giorno dopo la loro pubblicazione, qualora norme di diverso contenuto non prevedano un’altra data per l’entrata in vigore.
Il controllo di carattere politico circa le attività svolte dalla Giunta regionale è affidato ai Consiglieri regionali che intervengono mediante interrogazioni, interpellanze e emozioni. Il controllo legislativo sugli atti dell’esecutivo si articola anche attraverso la trattazione e l’approvazione trovata dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi della Regione. In tale contesto il Consiglio regionale può definire o modificare l’entità dei capitoli sia di entrata, sia di riuscita, capitoli di cui dispone l’amministrazione regionale dell’esercizio finanziario di riferimento per l’espletamento di diverse attività predeterminate. Strumenti per l’esercizio di tale controllo senza carattere legislativo sono- come già sopra nominate - interrogazioni, interpellanze e mozioni.
In particolare l’interrogazione consiste una domanda o nella richiesta di informazioni e spiegazioni circa una determinata attività svolta dall’interrogato. L’Interpellanza è peraltro una domanda posta al/alla Presidente del Consiglio regionale o ad un membro della Giunta regionale in cui si chiedono spiegazioni circa i motivi o gli intendimenti di una determinata condotta assunta. La mozione è uno strumento giuridico con il quale i consiglieri regionali possono provocare una deliberazione del Consiglio regionale su una determinata materia. La mozione dev’essere sottoscritta da almeno tre consiglieri regionali e consiste in un invito rivolto la Giunta regionale o alla Presidenza del Consiglio ad impegnarsi su determinate materie.
Oltre a ciò il Consiglio regionale può formulare voti che consistono in un motivato invito rivolto a Parlamento nazionale ad adoperarsi in materie che non sono di competenza della regione Trentino-Alto Adige, ma che risultano di particolare interesse regionale. I voti approvati dal Consiglio regionale vengono trasmessi al governo nazionale per l’inoltro alle Parlamento.
Ai sensi dell’articolo 35 dello Statuto speciale, il Consiglio regionale può farsi promotore di iniziative legislative ai sensi dell’articolo 71 della Costituzione, sottoponendo disegni di legge-voto al Parlamento che riguardano materie che non rientrano nella competenza della Regione.