Trattamento economico Consiglieri
Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano. È unicamente il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige che eroga ai Consiglieri, che rivestono non solo l’ufficio di Consigliere provinciale, ma anche quello di Consigliere regionale, l’indennità consiliare e il rimborso spese per l’esercizio del mandato.
Ai Consiglieri spettano le seguenti competenze:
1. un’indennità consiliare mensile pari ad euro 9.800,00 lordi a cui si sommano la rivalutazione ISTAT pari ad euro 645,93 lordi e un adeguamento corrispondente agli incrementi percentuali previsti dal contratto collettivo del personale dell’area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nella misura di euro 1.117,71 lordi;
2. un importo forfettario netto mensile per l’esercizio del mandato pari ad euro 700,00 a cui si sommano la rivalutazione ISTAT pari ad euro 46,14 e un adeguamento corrispondente agli incrementi percentuali previsti dal contratto collettivo del personale dell’area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nella misura di euro 79,84, decurtabile in relazione alle assenze dalle sedute del Consiglio regionale e dei suoi organi fino ad un importo giornaliero di euro 180,00, nonché per le assenze dai Consigli provinciali di Trento e Bolzano, ai sensi delle rispettive discipline regolamentari.L’indennità mensile netta relativa alle voci 1 e 2, depurata dalle trattenute obbligatorie e dalla tassazione, ivi compresa la media presunta dell’addizionale regionale IRPEF delle due province autonome, è pari a circa euro 6.780,00, in relazione alle ritenute fiscali applicate a ogni Consigliere.
RIMBORSO SPESE PER L’ESERCIZIO DEL MANDATO
A titolo di rimborso spese per l’esercizio del mandato spetta un importo pari ad euro 750,00 a cui si sommano la rivalutazione ISTAT pari ad euro 49,44 mensili e un adeguamento corrispondente agli incrementi percentuali previsti dal contratto collettivo del personale dell’area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nella misura di euro 85,53 lordi, per specifiche categorie di spese documentate, previste nel rispettivo regolamento, che si riassumono come segue:
a) biglietti per viaggi su mezzi pubblici e privati, compresi mezzi aerei e navali;
b) indennità chilometrica, fissata nella misura del 33% del prezzo della benzina senza piombo;
c) pedaggi relativi al percorso autostradale dichiarato;
d) spese per parcheggi, servizio taxi, automobili a noleggio;
e) pasti, sia in Italia che all’estero, fino ad un costo massimo di euro 90,00 giornalieri;
f) pernottamenti e prima colazione, fino ad un costo massimo di euro 220,00 giornalieri;
g) quote di iscrizione, fino al limite del 30 per cento dell’importo massimo annuo di euro 9.000,00 a cui si sommano la rivalutazione ISTAT pari ad euro 593,16 e un adeguamento corrispondente agli incrementi percentuali previsti dal contratto collettivo del personale dell’area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nella misura di euro 1.026,48.
TRATTAMENTO DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEI SUOI ORGANI
Ai Consiglieri che non hanno l’ordinaria residenza nella città dove ha sede il Consiglio regionale sono rimborsate le spese di viaggio per la partecipazione alle sedute.
TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI CHE SI RECANO FUORI DELL’ORDINARIA RESIDENZA PER INCARICHI DEL CONSIGLIO REGIONALE O DEL SUO PRESIDENTE
Al Presidente del Consiglio regionale, nonché ai Consiglieri che per ragioni d’ufficio si recano fuori dall’ordinaria residenza, in Italia o all’estero, per incarichi del Consiglio regionale o del suo Presidente spetta il rimborso di tutte le spese sostenute con le modalità stabilite per il rimborso delle spese documentate per l’esercizio del mandato.
INDENNITÀ DI FUNZIONE
Ai componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio spetta un’indennità di funzione determinata nelle seguenti misure:
- euro 3.255,00 lordi a cui si sommano la rivalutazione ISTAT pari ad euro 214,55 lordi e un adeguamento corrispondente agli incrementi percentuali previsti dal contratto collettivo del personale dell’area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nella misura di euro 371,24 al Presidente del Consiglio regionale (pari al 31% dell’indennità consiliare di cui al punto 1. e dell’importo di cui al punto 2. sopraccitato);
- euro 1.890,00 lordi a cui si sommano la rivalutazione ISTAT pari ad euro 124,58 lordi e un adeguamento corrispondente agli incrementi percentuali previsti dal contratto collettivo del personale dell’area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nella misura di euro 215,56 mensili lordi ai Vicepresidenti del Consiglio regionale (pari al 18% dell’indennità consiliare di cui al punto 1. e dell’importo di cui al punto 2. sopraccitato);
- euro 945,00 lordi a cui si sommano la rivalutazione ISTAT pari ad euro 62,29 lordi e un adeguamento corrispondente agli incrementi percentuali previsti dal contratto collettivo del personale dell’area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nella misura di euro 107,78 mensili lordi ai Segretari questori del Consiglio regionale (pari al 9% dell’indennità consiliare di cui al punto 1. e dell’importo di cui al punto 2. sopraccitato).
Le indennità di funzione spettanti ai membri dell’Ufficio di Presidenza non sono cumulabili con indennità spettanti per contemporanee funzioni svolte negli Uffici di Presidenza dei Consigli e nelle Giunte provinciali.
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
L’articolo 7-bis e seguenti della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, prevede per i Consiglieri eletti dalla XVII^ legislatura a seguito dell’esercizio del mandato assembleare per almeno cinque anni, anche non consecutivi, un trattamento previdenziale obbligatorio che corrisponde concettualmente al sistema contributivo dell’INPS per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti.
Questo sistema previdenziale puramente contributivo si basa sull'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 3 aprile 2019 (atti nn. 56/CSR e 19/61/SR01/C1) che definisce il quadro per l'introduzione del sistema previdenziale contributivo puro per tutte le Regioni.
In previsione della corresponsione dell’indennità differita (diretta, indiretta e di reversibilità), l’indennità lorda mensile è soggetta a una trattenuta - a titolo di contributo obbligatorio - dell'8,80%. La quota a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte la quota di contribuzione a carico dei Consiglieri regionali. L'indennità differita viene calcolata secondo il metodo di calcolo contributivo in conformità al sistema contributivo dell’INPS per i lavoratori dipendenti, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di conversione collegato all’età del Consigliere regionale alla data di maturazione del diritto all'indennità.
Dopo la fine del mandato, i Consiglieri regionali hanno diritto all'indennità differita al raggiungimento dell'età prevista dal sistema contributivo puro per il diritto alla pensione anticipata nella gestione separata, ossia al compimento del 64° anno di età (situazione a febbraio 2025), ai sensi dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e successive modificazioni.
Come per le pensioni erogate dall’INPS, le indennità differite vengono rivalutate automaticamente ogni anno, con il riconoscimento delle percentuali di rivalutazione in base al meccanismo di indicizzazione previsto dalle leggi dello Stato negli importi corrispondenti ai diversi scaglioni. Tuttavia, l’indennità differita esclude ogni conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
INDENNITÀ DI FINE MANDATO
Alla fine di ogni Legislatura, o comunque alla cessazione del mandato, ai Consiglieri regionali viene liquidata l’indennità di fine mandato quantificata esclusivamente in base alla contribuzione effettuata. A tal fine, i Consiglieri sono tenuti a versare mensilmente i contributi obbligatori nella misura dell’8% dell’indennità consiliare lorda nel Fondo di solidarietà.
L’ammontare lordo dell’indennità di fine mandato spettante è calcolato sulla base del 96 per cento della media ponderata dell’importo mensile lordo della indennità consiliare definita per il periodo di riferimento di ciascun anno o frazione di anno di mandato. In tal modo l’indennità di fine mandato non può superare il montante contributivo versato dal Consigliere.
Nella sezione sottostante sono contenute le leggi regionali in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, nonché le pertinenti deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza.
Legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2: Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige,
Legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4: Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 "Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"
Legge regionale 30 giugno 2008, n. 4: Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 concernente "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 'Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige'"
Legge regionale 16 novembre 2009, n. 8: Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 "Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, a sua volta modificata dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, e alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 "Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale"
Legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria), e in particolare l'articolo 2: [Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4 e 16 novembre 2009, n. 8]
Legge regionale 21 settembre 2012, n. 6: Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige
Legge regionale 11 luglio 2014, n. 4: Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti
Legge regionale 11 luglio 2014, n. 5: Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica
Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria), e in particolare l'articolo 8: Modifica del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n.5 [Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica]
Legge regionale 15 novembre 2019, n. 7: Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità secondo il metodo di calcolo novembre contributivo
Legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8: Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020
Legge regionale 27 luglio 2021, n. 5: Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2021-2023
Legge regionale 19 dicembre 2022, n. 7: Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2023
Legge regionale 27 giugno 2023, n. 3: Modifiche della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4, e della legge regionale 15 novembre 2019, n. 7, in materia di trattamento economico e regime previdenziale dei consiglieri ed ex consiglieri regionali
Legge regionale 19 novembre 2024, n. 3: Modifiche alle leggi regionali in materia di trattamento economico e regime previdenziale dei/delle Consiglieri/Consigliere
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 6 dicembre 2012, n. 297: Testo unificato della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 “Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8 e 14 dicembre 2011, n. 8, nonché dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 che disciplina altresì il “Trattamento economico e il regime previdenziale dei membri del Consiglio a decorrere dalla XV Legislatura”
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 26 novembre 2013, n. 371: Testo unificato dei Regolamenti di esecuzione della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente “Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8 e 14 dicembre 2011, n. 8, nonché dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 che disciplina altresì il trattamento economico e il regime previdenziale dei membri del Consiglio a decorrere dalla XV Legislatura
- come modificata dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 16 luglio 2014, n. 61 "Modifiche all'articolo 5 del testo unificato approvato dall'Ufficio di Presidenza con la deliberazione n. 371/2013", dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 9 settembre 2014, n. 71 "Modifica dell’articolo 2 comma 3 lettera h) del Testo unificato dei regolamenti di esecuzione delle leggi regionali inerenti la disciplina del trattamento economico e del regime previdenziale dei membri del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 26.11.2013, n. 371 e pubblicato sul B.U.R. n. 50 del 10.12.2013, supplemento n. 1", dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 4 aprile 2019, n. 22 “Ulteriore interpretazione autentica di talune disposizioni di cui al testo unificato approvato con propria deliberazione n. 371/2013 concernente direttive inerenti le modalità applicative per il rimborso spese di trasferta e di missioni dei Consiglieri regionali”, dalla deliberazione 12 giugno 2019, n. 34 “Modifica della propria deliberazione n. 22/2019 inerente disposizioni di interpretazione autentica di talune disposizioni di cui alla propria deliberazione n. 371/2013 in materia di rimborso spese per trasferta e missione dei Consiglieri regionali”, dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 8 marzo 2021, n. 13 “Direttive in materia di rimborso spese di trasferta e di missione dei Consiglieri regionali” dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 16 maggio 2022, n. 31 “Modifica degli articoli 2 e 14 del Testo unificato dei regolamenti di esecuzione delle leggi regionali inerenti la disciplina del trattamento economico e del regime previdenziale dei membri del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 26.11.2013, n. 371 e pubblicato sul B.U.R. n. 50 del 10.12.2013, supplemento n. 1”, dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 6 ottobre 2022, n. 47 “Testo unificato dei regolamenti di esecuzione delle leggi regionali inerenti la disciplina del trattamento economico e del regime previdenziale dei membri del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 26 novembre 2013, n. 371, e successive modificazioni: modifica dell’articolo 5 e chiarimenti relativi all’articolo 7” e dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 dicembre 2022, n. 70 “Sostituzione dell’articolo 5 e modificazione dell’articolo 6 del Testo unificato dei regolamenti di esecuzione delle leggi regionali inerenti la disciplina del trattamento economico e del regime previdenziale dei membri del Consiglio regionale – approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 26.11.2013, n. 371 e pubblicato sul B.U.R. n. 50 del 10.12.2013, supplemento n. 1 – e ss.mm.”, dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 19 luglio 2023, n. 38 “Testo unificato dei regolamenti di esecuzione delle leggi regionali inerenti la disciplina del trattamento economico e del regime previdenziale dei membri del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 26 novembre 2013, n. 371, e successive modificazioni. Modifica dell’articolo 1, comma 3, lett. d). Interpretazione autentica dell’articolo 37, comma 2, lett. b), con contestuale adozione del Regolamento individuato dall’articolo 14, comma 2, lett. b), della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6. Inserimento dell’articolo 63-bis.” e dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 20 novembre 2023, n.60.
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 26 novembre 2013, n. 372: Fondo family - aggiudicazione definitiva e ratifica del regolamento e del contratto per l'affidamento dei servizi di istituzione e gestione del fondo family nonchè nomina dei componenti provvisori del comitato tecnico consultivo
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 17 dicembre 2013, n. 9: Sottoscrizione delle quote di classe A del Fondo Family e assegnazione ai Consiglieri ed ex Consiglieri regionali delle quote di classe B
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 20 febbraio 2013, n. 316: Disposizioni in materia di assegno vitalizio inerenti i Regolamenti di esecuzione della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 concernente “Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8 e 14 dicembre 2011, n. 8, nonché dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 che disciplina altresì il “Trattamento economico e il regime previdenziale dei membri del Consiglio a decorrere dalla XV Legislatura”
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 9 aprile 2013, n. 324: Criteri per provvedere alle operazioni di attualizzazione ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 27 maggio 2013, n. 334: Valore attuale di una quota di assegno vitalizio e disposizioni comuni con le contribuzioni per il trattamento indennitario
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 21 luglio 2014, n. 64: Prime linee operative per l’applicazione delle leggi regionali n. 4 e n. 5 dell'11 luglio 2014
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 6 dicembre 2012, n. 297
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 26 novembre 2013, n. 371
Modifiche all'art. 5 del testo unificato approvato dall'Ufficio di Presidenza con la deliberazione n. 371/2013
Provvedimenti connessi all'attualizzazione di cui all'art. 10 della Legge regionale n. 6 del 21.09.2012
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 26 novembre 2013, n. 372
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 17 dicembre 2013, n. 9
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 20 febbraio 2013, n. 316
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 9 aprile 2013, n. 324/13
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 27 maggio 2013, n. 334